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Amici di CERIDAP
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Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione “Amici di CERIDAP”.

L’Associazione è costituita sino al 31/12/2050.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Milano, Via Vivaio n. 15.

La modifica della sede può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopo

L’Associazione si propone di contribuire alla realizzazione di un’azione amministrativa efficiente e imparziale attraverso la realizzazione di attività e incontri di studio e di attività formative specificamente finalizzate alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti ad essa collegati e interessati (stakeholders).

L’Associazione si pone, dunque, come luogo di studio, di analisi e di formazione sui temi connessi al funzionamento della pubblica amministrazione in una prospettiva di buona amministrazione, identificandosi anche come soggetto interlocutore di istituzioni pubbliche e private, anche sovranazionali o internazionali, interessate ai detti temi.

L’Associazione non ha finalità di lucro.

È, dunque, fatto divieto di distribuire (anche in modo indiretto) gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi dell’Associazione.

Art. 4 – Oggetto

Le attività dell’Associazione, volte al perseguimento dello scopo associativo di cui all’art. 3, sono le seguenti:

(i) svolgere studi e ricerche nell’ambito del diritto amministrativo, nazionale ed europeo, e delle discipline a esso affini e favorire, di conseguenza, una corretta e concreta evoluzione delle amministrazioni pubbliche verso modelli di buona amministrazione, in linea anche con la previsione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

(ii) svolgere attività di formazione, seminariale e più in generale di diffusione degli strumenti e della cultura di buona amministrazione, dirette in particolare alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti ad esse collegati e interessati (stakeholders);

(iii) svolgere attività di promozione, sviluppo, organizzazione e finanziamento, indiretto e diretto, di iniziative e attività scientifiche nel campo dell’editoria e della comunicazione riguardante lo scopo associativo;

(iv) realizzare eventi di approfondimento e ricerca (anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati) finalizzati al perseguimento dello scopo associativo.

Le attività della Associazione possono essere svolte anche sulla base di incarichi a titolo oneroso di soggetti esterni pubblici e privati.

Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per li raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) partecipare a (o concorrere alla costituzione di) associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione; d) svolgere ogni altra attività idonea (ovvero di supporto) al perseguimento delle finalità associative.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile pervenuto a qualsiasi titolo, dagli avanzi di gestione, nonché da una congrua disponibilità di cassa posta a garanzia dei fornitori e dei terzi.

Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dal fondo iniziale; b) dalle quote associative annuali; c) dalle quote di adesione; d) da lasciti e donazioni; e) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi associativi; f) da contributi di enti pubblici e privati.

Art. 7 – Associati

Ciascun Socio ha diritto di voto nell’Assemblea.

Sono Soci fondatori quelli che risultano dall’Atto costitutivo.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà deliberare l’ammissione di nuovi Soci ordinari tra persone fisiche, enti, associazioni, aziende, imprese che ne facciano domanda e che, non avendo interessi in contrasto con quelli dell’Associazione, intendano perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali (durante tutto li primo esercizio sociale e, comunque, sino all’avvenuta costituzione della prima Assemblea, l’ammissione di nuovi Soci sarà deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio).

Con lo stesso procedimento, l’Associazione potrà attribuire la qualifica di Socio onorario a enti, associazioni, aziende, imprese e personalità che si siano particolarmente distinte in Italia o all’estero nei settori in cui opera l’Associazione.

L’Associazione avrà diritto di rendere pubblico li nominativo dei Soci (che con la richiesta di adesione esprimeranno implicitamente li loro consenso) e i Soci potranno pubblicizzare la loro adesione all’Associazione, nel rispetto delle modalità che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Art. 8 – Ammissione, quote, recesso, esclusione

L’ammissione di nuovi Soci ordinari è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote sociali sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo in carica sulla base del fabbisogno finanziario dell’Associazione per l’esercizio delle attività sociali (sarà in facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire quote differenziate, sulla base di criteri generali e astratti e nel rispetto di valutazioni di equità, che abbiano, da un lato, a favorire l’associazione di giovani studiosi — Soci junior — e, dall’altro, li sostegno allo svolgimento delle attività associative da parte di enti pubblici, soggetti imprenditoriali o esercenti attività professionali – Soci sostenitori –).

I Soci onorari sono dispensati dal versamento della quota sociale.

La facoltà di recesso da parte dei Soci potrà essere esercitata con lettera raccomandata (o a mezzo posta elettronica certificata) al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio annuale (potrà altresì essere esercitata a seguito della modifica dell’entità delle quote, entro tre mesi dalla relativa deliberazione).

Ciascuno dei Soci potrà essere escluso dall’Associazione con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, qualora si renda responsabile di condotte inadeguate o in violazione di quanto dallo stesso deliberato. Nel caso li Socio vi si opponga (dandone comunicazione al Presidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 30 giorni), l’esclusione dovrà essere confermata dall’Assemblea dei Soci, divenendo altrimenti priva di effetti sin dall’origine.

I Soci non in regola con la quota sociale sono invitati dal Segretario, anche in via telematica, a regolarizzare li pagamento e debbono provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che non siano in regola con i pagamenti della quota sociale decadono automaticamente trascorso inutilmente li termine assegnato nella diffida.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo e li Presidente durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili.

Art. 10 – Assemblea

All’Assemblea partecipano i Soci in regola con la quota sociale.

Ciascun Socio ha diritto a un voto, quale che sia la misura della sua quota associativa.

I voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro Socio, munito di delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di tre Soci.

L’Assemblea delibera le modificazioni dello Statuto, fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approva i bilanci preventivi e consuntivi e i programmi di attività su proposta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea delibera, altresì, su ogni altra questione che le compete a norma di Statuto o che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da 3 a 5 Soci eletti dall’Assemblea. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere da lui delegato.

Il Consiglio Direttivo propone i programmi di attività all’Assemblea e delibera su tutte le materie di ordinaria amministrazione, predispone i bilanci, fissa le quote sociali, delibera sull’attuazione dei programmi, approva i regolamenti esecutivi dello Statuto, stabilisce la data delle assemblee, determina ogni altra modalità organizzativa.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell’Associazione, fissandone i compiti.

I Soci fondatori scelgono con delibera unanime un Presidente Onorario, individuato in una eminente personalità del mondo accademico che meglio rappresenti lo spirito fondativo. Il Presidente Onorario partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto e non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell’Associazione. La sua carica è a tempo indeterminato, salvo recesso o revoca deliberata dai Soci Fondatori a maggioranza qualificata di 2/3. Il Presidente Onorario è organo di garanzia del mantenimento dell’Associazione entro i principi fondativi condivisi dai Soci Fondatori con la sottoscrizione dell’Atto costitutivo.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione, presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede alla tutela degli interessi dell’Associazione e ne dirige l’attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con altri enti e organizzazioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, d’intesa con il Presidente Onorario, che può opporre il suo insindacabile diritto di veto.

Art. 13 – Sedute

L’Assemblea e il Consiglio direttivo potranno costituirsi anche con modalità telematiche.

Le convocazioni dell’Assemblea vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso in via telematica. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con almeno 48 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo si costituisce senza obbligo di preavviso, su iniziativa di ciascuno dei suoi Consiglieri.

L’Assemblea e li Consiglio Direttivo sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. L’Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto.

Le delibere, se non diversamente specificato nello Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono con scrutinio palese, salvo richiesta di almeno un terzo dei partecipanti di procedere a scrutinio segreto nell’Assemblea.

Art. 14 – Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea come previsto dall’art. 21 del Codice civile.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea.

In caso di scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 16 – Riconoscimento della personalità giuridica

La presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica può essere deliberata dall’Assemblea.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non è previsto nello Statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice civile.

Associazione “Amici di CERIDAP”
Via Vivaio, n. 15 – 20122 Milano
C.F. ‭97978130157‬

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